1. Presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo è istituita la commissione territoriale per il soggiorno ad personam, di seguito denominata «commissione territoriale».
2. La commissione territoriale è costituita da:
a) il prefetto o un suo delegato;
b) il questore o un suo delegato;
c) un rappresentante designato dal sindaco del comune capoluogo di provincia;
d) un rappresentante designato dai sindaci dei comuni della provincia;
e) un rappresentante designato dal presidente della provincia;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciale;
g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
h) un rappresentante dell'organo di partecipazione dei cittadini e delle cittadine stranieri istituito dal comune capoluogo di provincia o, in mancanza, un rappresentante designato dalle associazioni di rappresentanza dei cittadini e delle cittadine stranieri legalmente costituite e operanti sul territorio del comune capoluogo di provincia;
i) un rappresentante dell'organo di partecipazione dei cittadini e delle cittadine stranieri istituito dalla provincia o, in mancanza, un rappresentante designato dalle associazioni di rappresentanza dei cittadini e delle cittadine stranieri legalmente costituite e operanti sul territorio provinciale;
l) due rappresentanti delle articolazioni provinciali delle associazioni di rilevanza nazionale, operanti in favore dei cittadini e delle cittadine stranieri;
m) un rappresentante delle associazioni di rilevanza provinciale, operanti in favore dei cittadini e delle cittadine stranieri.
3. La commissione territoriale è convocata dal prefetto, che la presiede e ne coordina i lavori.
4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53 disciplina le modalità di designazione dei componenti la commissione territoriale, nonché il funzionamento della stessa commissione.